Nel caso di una violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento, senza indebito ritardo e, ove possibile, entro e non oltre 72 ore dopo essere venuto a conoscenza di esso, informare violazione di dati personali alle autorità di vigilanza competenti ai sensi dell'articolo 55, a meno che il violazione di dati personali è improbabile che tradursi in un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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